La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la possibilità di autorizzare sia l’uscita autonoma dalla scuola dei minori, frequentanti la scuola media e il primo periodo della secondaria, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d’istituto, e il gestore…
Fonte: Orizzonte Scuola
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