Tali criteri dovrebbero distinguere fra due casi. Il primo caso riguarda crediti che potenzialmente potrebbero essere riconoscibili come validi per qualsiasi classe concorsuale. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017 si tratta di crediti relativi agli ambiti a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; b) psicologia; c) antropologia;…
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