Accertando, dunque, il diritto della parte ricorrente al “riconoscimento della progressione economica per effetto della anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte convenuta, secondo le previsioni dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo”, condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare alle due docenti “le differenze retributive…
Fonte: Orizzonte Scuola
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