Attualmente il legislatore ha previsto in sede contrattuale vigente che è concesso a domanda un anno di “aspettativa per motivi di studio” che non è retribuita dallo Stato. Se un docente decidesse di intraprendere un nuovo percorso di studi, oltre alle “canoniche” 150 ore per il diritto allo studio non…
Fonte: Orizzonte Scuola
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