Il trasferimento temporaneo per esigenze di genitorialità può essere negato dall’Amministrazione solo in casi eccezionali e ben motivati



Ne parla il quotidianodellapa.it Il trasferimento temporaneo del genitore, per poter esercitare il proprio ruolo familiare, è previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, norma che è stata profondamente modificata dalla novella di tre anni or sono (c.d. “Legge Madia”, n. 124 del 2015). La norma prima…


Fonte: Orizzonte Scuola
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