Intanto, ricordiamo che il registro di classe e quello del professore rientrano nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione dei detti registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità ideologica) e 479…
Fonte: Orizzonte Scuola
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