Malattia supplenti al 30/06: si conserva il posto se non si superano i 9 mesi in 3 anni scolastici. Come viene retribuita



Malattia personale supplente: le assenze del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall’art. 19 del CCNL 2006-09. I commi 3, 4, 5 e 6 regolamentano le assenze del personale assunto almeno fino al 30/6; il comma 10 quelle per il restante personale ovvero i supplenti brevi. L’articolo…


Fonte: Orizzonte Scuola
Leggi l’articolo completo su: Orizzonte Scuola

Lascia un commento

Nome *
Email *
Sito web