Il supporto tecnico-didattico alle scuole e le azioni di consulenza degli ispettori

La funzione ispettiva concorre alla realizzazione delle finalità di educazione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Essa è esercitata da dirigenti tecnici (ispettori) che sono collocati, a livello centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali (DPCM n.98/2014). Tra le aree di intervento all’interno delle quali gli ispettori operano figurano le azioni di supporto tecnico-didattico alle scuole e di studio, ricerca e consulenza sui progetti di sperimentazione all’amministrazione centrale. Di tali attività, il Ministro detta le modalità operative con apposito atto di indirizzo (DM n. 753/2014).

Per quanto riguarda il ruolo di assistenza tecnico-didattica alle scuole, gli ispettori riportano le novità in arrivo, chiarendone misure e procedure attuative. Contemporaneamente, essi  raccolgono esigenze ed aspirazioni locali che riportano all’Amministrazione centrale per le scelte di competenza. La  funzione di consulenza, particolarmente significativa perché derivante da contatti diretti e concreti con le scuole ispezionate, prevedeva in passato una differenza di ruolo tra gli Ispettori centrali e quelli periferici.

La legge 517/89 ha eliminato questa distinzione, ma l’Amministrazione continua ad assegnare parte degli ispettori in servizio ai propri uffici ministeriali ed altri agli uffici scolastici periferici. Attualmente, sono previsti 30 posti per tale funzione (ispettori consulenti), ma solo 21 vengono effettivamente utilizzati. De Grauwe (2007) parla, al riguardo,  di “funzione di collegamento” tra il vertice del sistema di istruzione (che detta norme e regole) e le istituzioni scolastiche (presso cui l’educazione si realizza).

Le relazioni annuali che molti Ispettorati pubblicano sull’educazione sono un esempio di tale ruolo finalizzato ad un proficuo adeguamento delle politiche scolastiche nell’ottica del miglioramento del sistema. Fra le attività di consulenza degli ispettori figurano la predisposizione delle prove scritte per gli esami di Stato, la vigilanza sullo svolgimento delle stesse, il supporto all’Amministrazione nella predisposizione della normativa scolastica, la messa a punto dei piani di studio per le scuole, l’individuazione di nuovi indirizzi, la conduzione di sperimentazioni nazionali.

E’ stato rilevato che la funzione ispettiva  di supporto alle scuole potrebbe essere in contrasto rispetto a quella di controllo e di valutazione che il corpo ispettivo esercita a livello istituzionale. La prima andrebbe ad intaccare il lato severo del venir valutati attraverso visite e controlli. C’è, tuttavia, chi oppone a tale rischio l’idea dell’ ispettore “amico critico” in funzione della crescita e dell’ incremento qualitativo del servizio educativo. La ricerca, lo studio e la sperimentazione, difatti, sono da sempre alla base dello sviluppo e dell’innovazione oltre che strumenti di efficacia ed efficienza operative.

Il sistema scolastico, che soddisfa le istanze socio-culturali ed economiche in continua evoluzione, fa leva su processi continui di riflessione e stimolo alla individuazione di procedure sempre più adeguate. In tale contesto si pone la funzione ispettiva affinché le istituzioni scolastiche possano mantenere i propri standard aggiornati ed elevati in funzione delle previste finalità educative il cui conseguimento mette alla prova le loro autonome capacità esecutive.

Nuovo reclutamento docenti: D. Lgs. 59/17

Cambia il modo con il quale si diventa docenti nella Scuola Secondaria per una riqualificazione sociale e culturale della professione.

Il  D. Lgs. 59/17 rinnova il sistema della formazione iniziale e  dell’accesso al ruolo di docente a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria di I e II grado, su posti comuni e di sostegno, a norma dell’ art.1, commi 180 e 181, della L. 107/15.

Il  nuovo sistema prevede, previo superamento di  un concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, l’ammisione ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), superato il quale si viene confermati  a tempo indeterminato.

Al concorso, che a partire dal 2018 sarà indetto con cadenza biennale su base regionale o interregionale, si accede con il possesso del titolo di studio richiesto e di  almeno 24 crediti formativi in settori antropo-psico-pedagogici e metodologie e tecniche didattiche.

Sono previste due prove scritte (tre per i posti di sostegno) di cui la prima su una disciplina a scelta, appartenente alla specifica classe di concorso, e l’altra relativa alle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecniche didattiche. La prova in aggiunta per il sostegno farà capo alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione mentre la prova orale si svolgerà su tutte le discipline della classe di concorso e verificherà, al contempo, le competenze informatiche e di lingua straniera.

Il percorso FIT, distinto tra posti comuni e di sostegno, ha l’obiettivo precipuo di favorire e rafforzare nei futuri docenti competenze pedagogiche, didattico-metodologiche, valutative, relazionali ed organizzative connesse al ruolo e funzionali alla formazione e alla crescita culturale degli studenti.

Il FIT si realizza mediante una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM. Il primo anno, che si svolge principalmente nelle strutture accademiche con momenti di tirocinio nelle scuole, è finalizzato al conseguimento di un diploma di specializzazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria in una specifica classe di concorso o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno e l’inclusione scolastica. Segue un secondo anno di formazione, integrato con attività di tirocinio nelle scuole ed iniziali attività di insegnamento attraverso supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni. Durante il terzo anno al docente sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile.

Nel primo anno il docente beneficia di un compenso di circa 600 euro, per dieci mesi, cui si aggiunge, nei due periodi successivi, la retribuzione per le supplenze brevi o annuali.  I candidati sono valutati al termine di ogni periodo di formazione e alla fine del terzo anno sono immessi in ruolo se conseguono risultati positivi.

Il D. Lgs. 59/17 disciplina una fase transitoria relativa alle posizioni di docenti abilitati all’insegnamento o con anni di servizio cui assicura riserve di posti ferma restando la valutazione professionale in campo prima dell’immissione in ruolo.

La formazione dei docenti ha un ruolo essenziale ai fini del miglioramento e dell’adeguamento del sistema scolastico alle richieste del mondo contemporaneo.

ll D. Lgs. 59/17 ne cura la fase inziale inserendosi nel contesto di una più ampia previsione normativa che ha reso la formazione professionale permanente, strutturale e obbligatoria affinché il servizio di istruzione e formazione sia sempre più adeguato e funzionale allo scopo per il quale è designato.

Il successo formativo di tutti e di ciascuno

DECRETO LEGISLATIVO n. 66/17

Il D.Lgs 66/17, attuativo delle Legge 107/15, ha lo scopo di implementare l’inclusione scolastica, tema centrale e da sempre all’attenzione della scuola e del sistema di istruzione-formazione.

Il testo normativo, in particolare, interviene a favore di studenti con disabilità certificata (L. 104/92) per i quali introduce il modello bio-psico-sociale della ICF (1) adottato dall’OMS (2) che pone in primo piano i “processi di funzionamento” della persona disabile piuttosto che la sua condizione di “carenza” o “mancanza”.

Obiettivo della riforma è, infatti, rafforzare il concetto di “scuola inclusiva” che accoglie le “diversità” non per dovere assistenzialistico, ma per promuoverne e valorizzarne le potenzialità di modo che esse diventino risorse per il contesto. Si tratta di una impostazione pedagogica che prevede nuovi ambienti di apprendimento caratterizzati da dinamiche relazionali di interazione e  piena condivisione, presupposti essenziali di convivenza democratica e cittadinanza costruttiva .

La normativa, in vigore a decorrere dall’anno scolastico 2019/20, rilancia la funzione della scuola che realizza il diritto costituzionale ad apprendere con nuove più funzionali misure operative ed il coinvolgimento fattivo di tutte le sue componenti. Si entra, per così dire, in un’ottica sistemica che ridefinisce competenze familiari ed istituzionali ai fini della crescita personale e del successo formativo di tutti e di ciascun alunno.

Questi sono gli orientamenti europei che mirano alla “crescita inclusiva” attraverso la prevenzione di ogni forma di disagio, ineguaglianza o emarginazione nella prospettiva dell’integrazione sociale e della coesione mondiale, visione auspicata nella strategia “Europa 2020”.  

Prestazioni e competenze

La legge definisce in modo dettagliato ruoli e compiti spettanti a Stato, Regioni ed Enti locali nelle politiche di inclusione scolastica. Per la prima volta, si tiene conto, nel riparto delle risorse del personale ATA,  della presenza, in ciascuna scuola, a partire da quella dell’infanzia, di alunni disabili. Inoltre, in base al genere di disabilità presentata si determina l’assegnazione di collaboratori scolastici per i compiti di assistenza alla persona.

L’implementazione dell’inclusione si realizza anche mediante un’accresciuta qualificazione professionale delle commissioni mediche deputate all’accertamento della condizione di disabilità. Esse, nel caso operino per persone in età evolutiva, sono composte da un medico legale con funzione di presidente e da due medici specializzati in pediatria o in neuropsichiatria infantile (o nella specializzazione inerente la condizione di salute dell’alunno). Vi farà parte anche un assistente specialistico individuato dall’ente locale mentre resta confermata la presenza sia del medico INPS che delle associazioni delle famiglie.

Nuovi documenti

Il D.Lgs 66/17 innova anche la documentazione relativa agli alunni con disabilità. La Diagnosi Funzionale (DF) ed il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), tuttora in vigore, lasceranno il posto ad un unico documento, il Profilo di Funzionamento, che sarà redatto, dopo la certificazione della condizione di disabilità, dalla commissione medica con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante dell’amministrazione (preferibilmente un docente della scuola frequentata dall’ alunno).

Il nuovo documento, aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione (o per sopravvenute condizioni di “funzionamento” della persona), definirà la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. Esso risulterà propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) elaborato dai docenti del Consiglio di classe con il supporto dei genitori e dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il Piano, nel quale saranno definiti anche gli strumenti per lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, dovrà confluire nel Progetto Individuale (PI) che sarà redatto a cura dell’ente locale su richiesta ed in collaborazione con la famiglia (DPR 328/2000).

Progettazione e organizzazione

Tra le misure per una scuola inclusiva, figura la previsione di un Piano per l’Inclusione che ogni istituzione scolastica è tenuta ad elaborare quale principale documento programmatico-attuativo in materia. Esso dovrà riportare, annualmente, le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse e gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione, divenendo parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).

Nella stessa prospettiva si muove il riassetto dei Gruppi di lavoro per l’inclusione  ai sensi del D. Lgs 66/17. Sono previsti Gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) istituiti dal I settembre 2017 presso ogni USR con funzione di consulenza e proposta su accordi di programma. Essi dovranno anche supportare le reti di scuole e  orientare i futuri Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) che nasceranno  dal I gennaio 2019. Il loro compito consisterà nel quantificare,  per ogni ambito territoriale (L.107/15), le risorse da destinare al sostegno didattico, come proposte, dopo l’analisi dei PEI, dalle singole scuole. Qui operano, dal I settembre 2017, i Gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI), con funzione di programmazione, proposta e supporto al Collegio docenti per la definizione del Piano per l’inclusione. Tali gruppi, costituiti da docenti, personale ATA (novità rilevante della normativa) e specialisti dell’Azienda sanitaria locale, si avvalgono del supporto di studenti, genitori ed associazioni delle persone con disabilità.

La formazione iniziale ed in itinere

Il D.Lgs 66/17 ridisegna la disciplina di accesso alla carriera di docente di sostegno nelle Scuole dell’infanzia e primaria istituendo un Corso annuale di specializzazione in pedagogia e didattica speciale (per la Scuola secondaria di I e II grado, come è noto, interviene, al riguardo, il D.Lgs. 59/17 sulla formazione iniziale).

La formazione per l’inclusione è compiuta anche in servizio ed è estesa a tutto il personale scolastico, compresi gli ATA. Ogni scuola attiverà, nell’ambito della propria offerta educativa, progetti di formazione mirati, in linea con le priorità  del Piano nazionale di formazione relativo al triennio 2016/19 (L.107/15).

Al fine di implementare pratiche concrete di inclusione, la legge prevede, per la prima volta, che il dirigente scolastico, per motivi di continuità educativa e didattica, possa proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia in possesso del titolo di specializzazione anche attività di sostegno. Nella stessa prospettiva, egli ha facoltà di prorogare (e reiterare il più possibile) un contratto a tempo determinato  al medesimo docente di sostegno nell’ anno scolastico successivo nel caso di proficuità del rapporto docente-discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia.

Valutare l’inclusione

L’inclusione scolastica, infine, diviene parametro fondamentale di valutazione delle scuole attraverso l’utilizzo di specifici indicatori che ne misurano il livello di inclusività raggiunto. Alla loro predisposizione prende parte l’Osservatorio per l’inclusione scolastica istituito presso il MIUR e composto da tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di inclusione, a completamento e garanzia del suo approccio sistemico ed integrato. Qui si colloca anche il ruolo strategico del dirigente scolastico chiamato ad assicurare, nell’esercizio della propria autonomia funzionale ed operativa, l’effettività delle previsioni normative  per l’ attuazione di una scuola democratica, equa e di qualità, sfida e finalità precipua della riforma voluta dalla L.107/15.

1) Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

2) Organizzazione Mondiale della Sanità

Valutare per conoscere e migliorare

La valutazione ha oggi una funzione prevalentemente formativa ed orientativa in linea con la tradizione pedagogica della nostra scuola fondata sulla centralità della persona che apprende.

L’attività valutativa, difatti, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari documentandone gli esiti per stimolarne il miglioramento continuo. E’, dunque, uno strumento prezioso per ogni discente in quanto fornisce indicazioni relative ai punti di forza e di debolezza del suo apprendimento, evidenziando i progressi compiuti e i traguardi da raggiungere. Allo stesso tempo, diviene mezzo di promozione personale dello studente di cui alimenta la fiducia nelle proprie capacità, la possibilità concreta di autovalutarsi (G. Cerini) ed il senso di responsabilità  rispetto al processo educativo che è alla base della sua crescita culturale.

Il nuovo approccio alla valutazione, tuttavia, invita a considerare insieme ai prodotti, cioè le prestazioni degli studenti, i processi di  insegnamento-apprendimento che sono alla loro base e che dipendono anche da altri fattori legati al contesto educativo. Qui entrano in gioco le caratteristiche della comunità scolastica, le azioni della didattica e le misure organizzativo-gestionali di una scuola. Esse svolgono tutte un ruolo fondamentale ai fini della efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti di cui la valutazione degli apprendimenti può rappresentare, nell’ambito di una  visione sistemica dell’ educazione, un criterio-chiave di giudizio oltre che il punto di partenza per progetti di miglioramento.

La normativa di riferimento

Le modalità per valutare gli apprendimenti sono, da tempo, al centro del dibattito educativo nel nostro Paese e oggetto di sperimentazioni che hanno condotto, soprattutto nel primo ciclo di istruzione, all’adozione di criteri e procedure diversi. Dopo i voti in decimi, le lettere alfabetiche e i giudizi sintetici si è ritornati, con la L. 169/2008 e il DPR 122/2009, alla votazione decimale.

Di recente, il D.Lgs. n. 62/17, attuativo della legge n.107/15, ha introdotto importanti novità nella valutazione e nella certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione. Tali disposizioni sono entrate in vigore nel corrente anno scolastico insieme alle nuove modalità dell’esame conclusivo nella Scuola Secondaria di I grado (D.M. 741/2017) cui seguirà, a partire dall’ a. s. 2018/19, il nuovo Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.  Con il D.M. 742/17 (e le relative Linee Guida, C.M. 312/18) sono stati adottati modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e Secondaria di I grado mentre la Nota MIUR n. 1865/17 ha fornito indicazioni operative in merito alla valutazione e all’ esame finale nel primo ciclo.

                                              PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La valutazione e l’ ammissione

Per effetto del D.Lgs. 62/17, a partire da quest’anno scolastico, nelle scuole del primo ciclo la valutazione degli apprendimenti aggiunge ai voti in decimi la descrizione analitica dei processi formativi e dei livelli  di acquisizione conseguiti dall’ alunno. Con tali modalità, i docenti contitolari della classe (Scuola Primaria) o il Consiglio di classe (Scuola Secondaria di I grado) valutano tutte le discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il I ciclo mentre al comportamento  essi attribuiscono collegialmente un giudizio sintetico, non più un voto in decimi, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”. Nella Scuola Secondaria di I grado, si richiamano, a tale proposito, anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98), il Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. 235/2007) e i Regolamenti approvati dall’ istituto. Le competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, trasversali a tutti gli insegnamenti, ma valutate nell’ambito delle discipline dell’area storico-geografica (L.169/08), diventano, poi, oggetto di colloquio all’esame conclusivo.

Nulla cambia per i docenti di sostegno i quali partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, esprimendosi congiuntamente se sono assegnati in due ad uno stesso discente. I docenti che svolgono attività di ampliamento dell’offerta formativa, come in passato, non partecipano allo scrutinio, ma forniscono elementi conoscitivi sull’ interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti.

Il D. Lgs 62/17 innova anche i requisiti di ammissione alla classe successiva. Nella Scuola Primaria, ciò è possibile in presenza di livelli di apprendimento “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Si può, tuttavia, non essere ammessi in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione e con decisione unanime dei docenti di classe. Nella Scuola Secondaria di I grado, l’ammissione alla classe successiva o all’esame finale è prevista anche con “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dunque con voti inferiori a sei, ma in questi casi, come nella Primaria, le scuole sono tenute ad attivare, nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, strategie di intervento ed azioni di miglioramento. Nella Secondaria, la validità dell’anno scolastico resta legata ad una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, salvo deroghe in via eccezionale. Inoltre, la non ammissione alla classe successiva o all’ esame conclusivo richiede una valida motivazione deliberata dal Consiglio di classe.

Le prove INVALSI   

Le rilevazioni nazionali dell’apprendimento si effettuano in italiano e matematica nella classe seconda della Scuola Primaria cui si aggiunge, da quest’anno, la prova di inglese in quinta. Nella Scuola Secondaria di I grado, tali prove escono dall’Esame di Stato e sono svolte, nella classe terza, nel corso dell’anno scolastico; esse, però, diventano requisito necessario di ammissione, pur non influendo più sul voto finale. Come nella Primaria, alle prove di italiano e matematica se ne aggiunge una di inglese che valuta le abilità di comprensione e uso della lingua, in linea con il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (QCER). Gli esiti delle prove sono restituiti alle famiglie con un giudizio sui livelli conseguiti riportato nella Certificazione delle competenze.

Le prove standardizzate dell’Invalsi contribuiscono anche al processo di autovalutazione delle scuole.

L’ esame di Stato al termine della Scuola Secondaria di primo grado

Novità si rinvengono anche nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le prove scritte, di cui sono precisate caratteristiche e tipologie, si riducono di numero. Restano in italiano e matematica mentre per le lingue straniere ci sarà un’unica rilevazione, valutabile con un solo voto, anche se articolata in due sezioni distinte. La prova Invalsi viene eliminata dall’esame, pur costituendo requisito obbligatorio di ammissione.

Cambia anche la procedura che determina il voto finale dell’esame poiché acquista un peso maggiore il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno e declinato nel voto di ammissione (50% sulla valutazione complessiva). Il colloquio orale, poi, che valuta le conoscenze e le abilità dello studente riferite al suo Profilo finale secondo le Indicazioni Nazionali, dovrà accertare anche le competenze di cittadinanza maturate dallo studente. Il presidente della Commissione d’esame, infine, diviene interno e le sue funzioni sono svolte nelle scuole statali dal dirigente scolastico (o da un docente collaboratore), nelle paritarie dal coordinatore delle attività educative.

La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è rilasciata, su modelli nazionali recentemente adottati (D.M. 742/17, C. M. 312 /18 – Linee Guida), al termine della Scuola Primaria e di quella Secondaria di primo grado agli alunni che superano l’esame finale.  Le nuove disposizioni fanno seguito ad una sperimentazione triennale condotta in scuole del I ciclo sull’ adozione di modelli di attestazione in linea con le Indicazioni Nazionali e con le competenze chiave europee di cui alla Raccomandazione del 2006.

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti della classe o dal Consiglio di classe, viene consegnato alle famiglie e, in copia, alla istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Esso descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenza, sostenendo e orientando gli studenti verso il prosieguo degli studi. Relativamente agli alunni con disabilità certificata, il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze da accertare agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Alunni con disabilità certificata e con disturbi specifici di apprendimento

La disciplina contenuta nel D.Lgs 62/17 ripropone, rispetto agli alunni in oggetto, quanto già sostanzialmente vigente. La valutazione degli alunni con disabilità certificata (L. 104/1992) e la loro ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo sono effettuate tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI). La loro partecipazione alle prove Invalsi può prevedere l’adozione di misure compensative o dispensative, ma anche specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero. Per l’Esame di Stato, la commissione predispone eventuali prove differenziate con valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del conseguimento del diploma finale.  Nel caso in cui l’alunno risulti assente all’esame, fatta salva tale eventualità per gravi e giustificati motivi che prevedono l’attivazione di sessioni suppletive, verrà rilasciato solo un attestato di credito formativo, titolo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi.

Per gli alunni con DSA certificati (L.170/2010), la valutazione degli apprendimenti e l’ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione si effettuano in base al Piano didattico personalizzato (PDP). Detti alunni sostengono le prove Invalsi con l’ausilio delle misure previste e possono essere esonerati, dove ne ricorrano le condizioni, dalla prova di lingua inglese. All’esame conclusivo, ci si può avvalere di misure compensative e/o dispensative inclusa l’eventuale differenziazione o dispensa dalla prova di lingua straniera senza conseguenze pregiudizievoli sulla validità del titolo finale.

Nel diploma e nei tabelloni affissi all’ albo della scuola non vengono riportate le modalità di svolgimento e la differenziazione delle prove.

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

La valutazione e l’ammissione

L’attività valutativa nella Scuola Secondaria di secondo grado è ancora regolata dal D.P.R. n.122/2009. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è effettuata dal Consiglio di classe e si esprime con voti in decimi. Si è ammessi alla classe successiva, oltre che con una frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, con una votazione non inferiore a sei in ciascuna disciplina e nel comportamento. In base alla media dei voti si attribuiscono agli alunni del triennio dei crediti scolastici (fino ad un massimo di 25 punti che diventeranno 40 a decorrere dal prossimo anno scolastico, in base alla nuova normativa).

Nello scrutinio finale, il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline (cd. debito formativo), per procedere, entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno successivo, all’accertamento del recupero delle carenze rilevate e quindi alla formulazione del giudizio finale.

Le prove INVALSI

Le prove nazionali standardizzate si effettueranno, nella Scuola Secondaria di II grado, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 nella classe quinta per valutare le competenze di italiano, matematica e inglese (abilità di comprensione e uso della lingua). Lo svolgimento, in modalità computer-based, sarà requisito di ammissione all’ Esame di Stato, anche se il loro esito non confluirà nel voto finale.

Il nuovo Esame di Stato

Via libera, nel prossimo anno scolastico, anche al nuovo Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione a norma del D.Lgs n. 62/17. Per esservi ammessi, resteranno in vigore i requisiti previsti dalla normativa vigente consistenti nella frequenza di almeno tre quarti del monte ore obbligatorio, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento e lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro (L. 107/15). In aggiunta, sarà obbligatoria la partecipazione alle prove nazionali dell’INVALSI.

Le novità relative all’esame riguarderanno soprattutto l’assetto organizzativo. Due e non più tre le prove scritte, la prima sulla padronanza della lingua italiana, l’altra su una materia di indirizzo. Il colloquio continuerà ad accerterà le conoscenze e le competenze raggiunte dallo studente nelle discipline del corso di studi frequentato e nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, ma, in aggiunta, si richiederà, già a partire da quest’anno scolastico, la rendicontazione delle esperienze maturate dagli studenti nei percorsi di ASL.

L’esito dell’esame resta espresso in centesimi, risultato della somma dei punteggi delle prove (scritte ed orale) e del credito scolastico il cui peso complessivo verrà incrementato incidendo fino a 40 punti in luogo degli attuali 25. Un’ ulteriore novità si registra nel valore che sarà attribuito alle prove (20 punti a ciascuna, al posto degli attuali 15 e 30, corrisposti rispettivamente ad ogni prova scritta e al colloquio). La votazione finale sarà sempre integrata di 5 punti, ma con requisiti modificati (credito di almeno 30 punti e risultato delle prove pari ad un punteggio minimo di 50). Nulla cambia nel voto minimo per superare l’esame, che resta di sessanta centesimi, e nella composizione della commissione che rimane costituita da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni.

Infine, al diploma finale sarà allegato il curriculum dello studente contenente tutte le informazioni relative al suo percorso scolastico curricolare ed extracurricolare. Esso verrà associato ad un’identità digitale dell’alunno ovvero ad un profilo nel Portale unico istituito dalla L. 107/15, co. 136.

Alunni con disabilità certificata e con disturbi specifici di apprendimento

Gli alunni con disabilità certificata parteciperanno alle prove Invalsi avvalendosi di misure compensative e/o dispensative o di adattamenti in linea con il Piano educativo individualizzato (PEI). Per quanto riguarda l’Esame di Stato, il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove che la Commissione predispone anche avvalendosi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente nel percorso di studi. Se le prove hanno valore equipollente a quelle ordinarie, l’alunno consegue il diploma finale dove non sono menzionate le prove differenziate; in caso contrario o se lo studente non partecipi all’ esame o non sostenga una o più prove, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo. Il riferimento alle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione mentre il curriculum dello studente è previsto anche per i candidati con disabilità.

Agli alunni con DSA è consentito, durante lo svolgimento delle prove Invalsi, l’uso di strumenti compensativi e dispensativi coerenti con il PDP. Se sono esonerati dalla prova scritta di lingua straniera o dal relativo insegnamento, essi non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. All’Esame di Stato, possono avvalersi di tempi più lunghi e di misure compensativo-dispensative senza che ne sia pregiudicata la validità delle prove.  Di tali misure, inoltre, non viene fatta menzione nel diploma finale. Nel caso in cui lo studente sostenga prove non equipollenti, gli sarà rilasciato solo un attestato di credito formativo che contiene il riferimento alle prove differenziate.

Il leader educativo in funzione del successo formativo

La responsabilità di dirigere un’organizzazione “complessa” come la scuola richiede al dirigente capacità professionali articolate e flessibili in grado di coniugare la funzione di leadership, strettamente connessa alle finalità del sistema educativo, con quella manageriale, più incentrata sugli strumenti necessari alla gestione dei processi. Entrambe mirano alla qualità e all’ efficienza degli obiettivi da conseguire, ma il management si confronta principalmente con la complessità mentre la leadership è orientata al cambiamento in base ad una visione dell’educazione sorretta da una “mission” comune e condivisa.

La ricerca educativa e l’osservazione in campo scolastico, tuttavia, convergono nel riconoscere alla leadership, più che al management, un ruolo chiave ed imprescindibile nella direzione di una scuola sempre più connotata da una dimensione pedagogica che pone al centro dell’azione educativa lo studente e il suo percorso di crescita culturale. Il leader sviluppa, articola e gestisce l’attività scolastica per migliorarne le condizioni e ottimizzarne gli esiti avvalendosi del supporto di tutta la comunità con cui interagisce per creare il progetto di educazione da realizzare. E’ leader educativo che orienta il personale promuovendone lo sviluppo professionale attraverso la cooperazione, il confronto e la condivisione delle scelte. In questa prospettiva va anche la sua capacità di motivare e gratificare i propri followers soddisfacendone bisogni fondamentali come il senso di appartenenza, di autostima e di adeguatezza rispetto ai propri ideali. Ciò garantisce quella convergenza strategica di intenti ed interventi che è una delle chiavi del successo e della qualità dei servizi resi dalle scuole. Ma crea anche le condizioni per una “leadership empowering” che promuove capacità e competenze finalizzate alla creazione di nuovi leaders capaci di perseguire ulteriori risultati personali e collettivi. Una “leadership distribuita”, dal dirigente a tutti i livelli dell’organizzazione (“Middle management” e figure professionali), che è anche “trasformazionale” (B. Bass,1990) nella misura in cui guida e realizza il cambiamento.

Tale impostazione va incontro a quanto disposto dal Dlgs.165/01, art.25 che prevede per il dirigente scolastico la possibilità, nell’ambito della propria funzione di valorizzazione delle risorse umane, di “avvalersi di personale da lui individuato cui attribuire specifici compiti”. Allo stesso tempo, diviene più sicura la guida del dirigente anche nei processi relativi alla didattica poiché si alleggerisce il suo carico di lavoro amministrativo indotto dalle crescenti istanze di educazione poste alla scuola a livello sociale ed istituzionale.

Del resto, la L.107/15, che incrementa le funzioni del dirigente scolastico e le relative responsabilità, ci consegna la figura di un “leader per l’apprendimento” in grado di proiettare il ruolo burocratico-istituzionale su quello educativo definito da E. Damiano “educazionale”, cioè comprensivo di funzioni amministrative e di responsabilità formative. La norma delinea una leadership che valorizza gli studenti individuandopercorsi formativi adeguati (PTOF) e promuovendo iniziative di orientamento e di riconoscimento di meriti e talenti. Un leader per l ’ apprendimento che, in linea con la normativa vigente, opera per assicurare la partecipazione degli studenti alla vita della scuola, esercizio di democrazia e di costruzione di cittadinanza attiva.

Le diverse dimensioni che può assumere la leadership scolastica configurano tutte una dirigenza profondamente rinnovata il cui operato può rappresentare il fattore più importante nel determinare la qualità e l’efficienza della scuola. In relativa autonomia, il capo di istituto deve individuare le mosse vincenti per il successo formativo di tutti gli studenti, di cui è il primo responsabile anche di fronte alla totalità dei portatori di interesse, che è quanto fa la differenza tra un leader e un funzionario.

Collegamenti:

D.P.R. 275 art.6: Ricerca, sperimentazione e sviluppo.
“Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando tra l’altro:
a. la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b. la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c. l’innovazione metodologica e disciplinare;
d. la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e .la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
f. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g. l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall’ articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.
Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche attivano collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati”.

L. 107/15, art.1 c.124: Formazione in servizio dei docenti. Piano nazionale di formazione. “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”

L.107 art.1 c.29 “Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.”