Nel testo in vigore (DPR 122/09, articolo 9, comma 2) si dice che le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo.…
Fonte: Orizzonte Scuola
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