Responsabilità dei docenti in caso di incidenti in gita scolastica


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La vicenda se la ricorderanno in molti: una ragazzina di 16 anni in gita scolastica scavalca il parapetto del balcone dell’albergo e cade: i responsabili vengono individuati nell’albergatore, nella scuola e nel docente. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769. Nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante può essere individuata come di natura “contrattuale”, considerando che – per quanto riguarda l’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo…

Fonte: Orizzonte Scuola
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