Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. La continuità didattica a garanzia della quale, a determinate condizioni, vi è la permanenza del supplente al rientro del titolare dopo la medesima data, vale anche nell’ambito della scuola dell’infanzia e dei supplenti che sostituiscono il…
Fonte: Orizzonte Scuola
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