Viaggio nel “nuovo” CCNL Scuola, Università, Ricerca e Afam

di Maria Carmela Lapadula

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

Una delle novità introdotte con il rinnovo del CCNL Scuola,  Università, Ricerca e AFAM riguarda la creazione, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, di un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, nel quale confluiranno risorse che avevano una loro individuazione autonoma e che d’ora in poi  costituiranno il complesso indistinto delle risorse disponibili.

Il CCNL le elenca all’articolo 40:

  1. a)  il Fondo per l’Istituzione Scolastica;
    b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
    c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
    d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
    e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
    f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Nel nuovo Fondo confluiranno anche, sempre dall’imminente a.s. 2018-2019, le risorse indicate nel comma 126 dell’art 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Infatti, con  l’approvazione in Senato, il 23 dicembre scorso, della Legge di Bilancio 2018 si ritorna a parlare di “valorizzazione della professionalità del merito dei docenti” grazie allo stanziamento, con l’art. 1 comma 592, di 60 milioni di euro aggiuntivi.

Così, i finanziamenti per il triennio 2018-2020, andranno a costituire un fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Questa volta, la novità, rispetto al discusso fondo per la “valorizzazione del merito”, introdotto con il comma 126 della Legge 107/2015, sta nella derogabilità del “bonus” per via pattizia, come si evince dal comma 593 della succitata legge di Bilancio che detta, al riguardo, dei criteri di indirizzo, riferiti alla valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e la valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Ciò vuol dire che la “valorizzazione della professionalità del merito”, con le modalità che il nuovo CCNL sottoscritto il 18 aprile 2018 ha chiarito, sarà oggetto di contrattazione tra Amministrazione e Sindacati. Trattandosi di emolumenti aventi carattere di “retribuzione accessoria”, l’importante novità risolve l’antinomia normativa   che era emersa tra le disposizioni della Legge 107/2015 e quelle del D.lvo 165/2001 (aggiornato al D.lvo 150/2009), che stabilisce all’art. 45 che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito attraverso la contrattazione.

Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, così ridefinito, resta comunque finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

  • attività già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica dall’art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007;
  • erogazione dei compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
  • erogazione dei compensi relativi allo svolgimento delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa e degli incarichi specifici del personale ATA, nonché per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
  • erogazione dei  compensi per l’effettuazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
  • per la valorizzazione, come detto, del merito dei docenti;
  • per soddisfare le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017, già descritte in precedenza.

E’ compito di uno specifico contratto collettivo integrativo nazionale, stipulato, di norma, con cadenza triennale, individuare criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Tale contratto è chiamato a definire, altresì, i criteri di riparto del fondo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base di specifici parametri.

Lo scorso 2 agosto è stata firmata l’ipotesi del CCNI sul MOF 2018/2019 grazie alla quale le scuole potranno, programmare le attività scolastiche avvalendosi di tutti i fondi contrattuali a disposizione già da settembre, consentendo in tal modo, la sottoscrizione del Contratto d’Istituto nei primi giorni di settembre e comunque nei tempi fissati dal CCNL.

Altro aspetto di rilievo è che non solo le somme possono essere liberamente destinate alle attività che più si ritengono funzionali allo sviluppo del Piano triennale dell’offerta formativa, ma nel CCNI si precisa che ogni economia risultante a ciascuna scuola alla conclusione di ogni anno scolastico potrà essere utilizzata nell’anno successivo per finalità diverse da quelle originarie.

Confermata, con l’ipotesi di CCNI, la piena attribuzione al MOF delle risorse per la valorizzazione del personale docente, in linea con la legge di Bilancio 2018 e in continuità con la precedente intesa del 26 giugno 2018. Con questo contratto il ruolo della Contrattazione Integrativa e dei suoi protagonisti risulta rafforzato perché si pone l’accento su come le relazioni sindacali costituiscano uno strumento efficace e flessibile non solo per regolare il rapporto di lavoro, tutelando docenti e personale ATA ed educativo, ma anche per implementare la funzionalità del sistema scolastico a beneficio di tutti gli stakeholders.

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