Viaggio nel “nuovo” CCNL Scuola, Università, Ricerca e Afam

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

Una delle novità introdotte con il rinnovo del CCNL Scuola,  Università, Ricerca e AFAM riguarda la creazione, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, di un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, nel quale confluiranno risorse che avevano una loro individuazione autonoma e che d’ora in poi  costituiranno il complesso indistinto delle risorse disponibili.

Il CCNL le elenca all’articolo 40:

  1. a)  il Fondo per l’Istituzione Scolastica;
    b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
    c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
    d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
    e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
    f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Nel nuovo Fondo confluiranno anche, sempre dall’imminente a.s. 2018-2019, le risorse indicate nel comma 126 dell’art 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Infatti, con  l’approvazione in Senato, il 23 dicembre scorso, della Legge di Bilancio 2018 si ritorna a parlare di “valorizzazione della professionalità del merito dei docenti” grazie allo stanziamento, con l’art. 1 comma 592, di 60 milioni di euro aggiuntivi.

Così, i finanziamenti per il triennio 2018-2020, andranno a costituire un fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Questa volta, la novità, rispetto al discusso fondo per la “valorizzazione del merito”, introdotto con il comma 126 della Legge 107/2015, sta nella derogabilità del “bonus” per via pattizia, come si evince dal comma 593 della succitata legge di Bilancio che detta, al riguardo, dei criteri di indirizzo, riferiti alla valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e la valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Ciò vuol dire che la “valorizzazione della professionalità del merito”, con le modalità che il nuovo CCNL sottoscritto il 18 aprile 2018 ha chiarito, sarà oggetto di contrattazione tra Amministrazione e Sindacati. Trattandosi di emolumenti aventi carattere di “retribuzione accessoria”, l’importante novità risolve l’antinomia normativa   che era emersa tra le disposizioni della Legge 107/2015 e quelle del D.lvo 165/2001 (aggiornato al D.lvo 150/2009), che stabilisce all’art. 45 che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito attraverso la contrattazione.

Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, così ridefinito, resta comunque finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

  • attività già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica dall’art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007;
  • erogazione dei compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
  • erogazione dei compensi relativi allo svolgimento delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa e degli incarichi specifici del personale ATA, nonché per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
  • erogazione dei  compensi per l’effettuazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
  • per la valorizzazione, come detto, del merito dei docenti;
  • per soddisfare le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017, già descritte in precedenza.

E’ compito di uno specifico contratto collettivo integrativo nazionale, stipulato, di norma, con cadenza triennale, individuare criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Tale contratto è chiamato a definire, altresì, i criteri di riparto del fondo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base di specifici parametri.

Lo scorso 2 agosto è stata firmata l’ipotesi del CCNI sul MOF 2018/2019 grazie alla quale le scuole potranno, programmare le attività scolastiche avvalendosi di tutti i fondi contrattuali a disposizione già da settembre, consentendo in tal modo, la sottoscrizione del Contratto d’Istituto nei primi giorni di settembre e comunque nei tempi fissati dal CCNL.

Altro aspetto di rilievo è che non solo le somme possono essere liberamente destinate alle attività che più si ritengono funzionali allo sviluppo del Piano triennale dell’offerta formativa, ma nel CCNI si precisa che ogni economia risultante a ciascuna scuola alla conclusione di ogni anno scolastico potrà essere utilizzata nell’anno successivo per finalità diverse da quelle originarie.

Confermata, con l’ipotesi di CCNI, la piena attribuzione al MOF delle risorse per la valorizzazione del personale docente, in linea con la legge di Bilancio 2018 e in continuità con la precedente intesa del 26 giugno 2018. Con questo contratto il ruolo della Contrattazione Integrativa e dei suoi protagonisti risulta rafforzato perché si pone l’accento su come le relazioni sindacali costituiscano uno strumento efficace e flessibile non solo per regolare il rapporto di lavoro, tutelando docenti e personale ATA ed educativo, ma anche per implementare la funzionalità del sistema scolastico a beneficio di tutti gli stakeholders.

Allattamento a rischio

D. Sono una docente di scuola primaria, titolare su posto di sostegno che ha partorito il 3 agosto. Ho saputo che dopo la fruizione del congedo obbligatorio post partum, che termina a novembre, potrei ricorrere al congedo per allattamento a rischio, fin al 7° mese di vita del bambino.  Potrebbe indicarmi in base a quale norma e con quali modalità?

R. Sì, quanto ha saputo è espressamente previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 151/2001.

Questa normativa,  che prende il nome di “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000” prevede che il datore di lavoro verifichi se le mansioni lavorative della neomamma possono essere dannose per l’allattamento e, se del caso,  modificarle con altri compiti che non rechino alcun danno allo svolgimento del ruolo di madre o, se non è possibile, provvedere ad esentarla dal lavoro fino al compimento del 7° mese di vita del bambino.

Sebbene si tratti di una normativa vigente dal 2001 poche donne ne sono a conoscenza. Il meccanismo ricalca proprio quello della cosiddetta gravidanza a rischio solo che, intuitivamente, si riferisce al periodo di allattamento al seno.

Le insegnanti, avendo a che fare spesso con classi numerose sono esposte a rischi biologici (eventuali malattie infettive quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni), spesso assumono carichi posturali scorretti e prolungati nel tempo. Si trovano inoltre a dover lavorare con bambini molto piccoli o problematici che diventano fonte di stress in grado di pregiudicare l’allattamento sia i termini quantitativi che qualitativi.

Le insegnanti di sostegno, in aggiunta a quanto detto sopra,  se lavorano con bambini portatori di handicap gravi spesso si vedono costrette a effettuare sforzi fisici notevoli per aiutare il loro assistito durante la vita quotidiana in classe. Sarà, dunque il DS, si ribadisce, a dover valutare la situazione di rischio e a provvedere a destinare l’insegnante che allatta o ad altra mansione o ad esentarla dal lavoro.

Come presentare la domanda

In primis, occorre consegnare   al datore di lavoro il certificato di nascita del neonato entro 30 giorni dal parto. Dopodiché spettano tre mesi di congedo di maternità obbligatorio, al termine dei quali il datore di lavoro dovrà valutare se ci sono rischi per l’allattamento. Se la neomamma può essere esposta ai rischi di cui  sopra dovrà essere assegnata ad una mansione diversa e non a rischio fino al settimo mese di vita del bambino.

In caso non fosse possibile assegnare una mansione diversa alla neomamma spetta l’astensione dal lavoro fino al settimo mese e dovrà presentare una comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro che provvederà all’interdizione al lavoro.

Questo avviene presentando domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro. La retribuzione prevista è del 100%, anticipata dal datore di lavoro che verrà rimborsato dall’Inps.

L’annoso dispositivo normativo, peraltro, è richiamato in una direttiva che il ministro Madia ha rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni, affinché rispettino il diritto di allattamento della donna che lavora. E’ un diritto fondamentale per le madre e i bambini, riconosciuto dalla legislazione comunitaria e nazionale. Le madri devono essere sostenute nella realizzazione del desiderio di allattare. La direttiva 2006/14/CE, richiama il principio della promozione e della protezione di tale diritto e la necessità di incentivare e non scoraggiare la stessa pratica.

Il lanternino

Con questo numero della rivista inauguriamo la sezione delle FAQ a cura di Maria Carmela Lapadula e lanciamo il nostro servizio di consulenza “Il lanternino” sempre a cura di Maria Carmela. Per ricevere risposta ai vostri dubbi potete scrivere a rivoluzionaria68@gmail.com.

Sarà data risposta alle domande a carattere generale, ritenute di interesse collettivo.

Ecco a voi le prime 2 FAQ sulla contrattazione integrativa di istituto

  1. Il dirigente scolastico può farsi sostituire dal collaboratore vicario nella contrattazione?                                                                                                                                                         La risposta è negativa. L’art. 25, comma 2 del D.Lgs, n. 165 /2001 stabilisce  che il dirigente scolastico è “titolare delle relazioni sindacali”, e pertanto non può delegarle. Infatti il dirigente esprime la volontà dell’amministrazione e sottoscrive il contratto di istituto in quanto parte datoriale.  Non è da escludere, tuttavia, che nella fase della trattativa egli possa essere assistito, per eventuale consulenza, da soggetti interni dell’istituzione scolastica.
  2. Un docente con incarico di funzione strumentale può accedere al fondo di istituto per altre attività, quali la partecipazione a progetti o a commissioni?                                                               Con le risorse del fondo di istituto si possono retribuire tutte le attività aggiuntive, indennità o forme di flessibilità che l’incaricato di funzione strumentale svolge nell’ambito del PTOF oltre i contenuti specifici dell’incarico assegnato. L’unica forma di incompatibilità riguarda il divieto di cumulare i compensi per le funzioni strumentali al POF con i compensi da corrispondere ai collaboratori del dirigente scolastico.

Le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

Il 19 aprile scorso è stata siglata definitivamente l’ ipotesi di CCNL  del nuovo comparto ricerca e istruzione. Il contratto  si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018. La nuova disciplina interviene su molti aspetti del rapporto di lavoro anche al fine di aggiornare alcune parti della precedente regolamentazione, superata dalle leggi vigenti, e, comunque, non più attuale.  In materia di relazioni sindacali, il nuovo contratto definisce nuove norme semplificate, che,  nel rispetto dei rispettivi ruoli del datore di lavoro e delle OO.SS., valorizzando gli istituti della partecipazione sindacale.

Viene delineato un nuovo sistema che, accanto alla tradizionale contrattazione, inserisce una modalità di confronto basata sulla partecipazione, sia sul livello nazionale, che regionale, che di singolo istituto scolastico. Si vuole introdurre, in questa maniera, un sistema che induca alla partecipazione e al dialogo, piuttosto che allo scontro. Si tratta di un’innovazione culturale resasi necessaria per  introdurre nuove relazioni sindacali che riconoscono, di fatto, il ruolo politico, oltre che contrattuale, delle organizzazioni sindacali rappresentative. Logica dialogante che, per un settore come quello della scuola, è coerente con il modello di scuola comunità in cui la partecipazione assume importanza preminente.

Ciò anche grazie agli organi collegiali di  cui, questo contratto, rinsalda ruolo e funzioni. Attraverso la contrattazione nei luoghi di lavoro sarà stabilito l’utilizzo di tutte le risorse del salario accessorio, ivi comprese le risorse destinate alla valorizzazione professionale come ad esempio il bonus di cui al comma 129 della legge 07/2015,  riconoscendo così, pienamente, la disciplina per via negoziale del rapporto di lavoro nei suoi aspetti retributivi. Vengono altresì aggiornate anche le materie oggetto di contrattazione integrativa, con l’obiettivo di chiarirne i contenuti e la portata.

L’art. 22 del rinnovato CCNL tratta dei “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola” e al comma C stabilisce che le relazioni sindacali  a livello di istituzione scolastica, si svolgono tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL medesimo, che costituiscono la parte sindacale.

Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7)  criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

  1. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6 (le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione) (omissis) c1, c5, c6, c7, c8, c9.
  2. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7 (l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo) sono quelle di cui ai punti (omissis) c2, c3, c4.
  3. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
  4. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

  • b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
  • b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
  • b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
  • b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

  • b1) proposta di formazione delle classi e degli organici;
  • b2) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

 

 

Le relazioni sindacali nella scuola: genesi, finalità e protagonisti

Nella scuola dell’autonomia i diritti sindacali del personale docente e non docente e il diritto allo studio degli studenti costituiscono un aspetto delicato e complesso dell’organizzazione e della gestione della vita scolastica, che richiede, forse più che altrove, un’attenzione particolare e un pieno rispetto delle regole e dei diritti. La Legge n. 421/92  e il Decreto Legislativo n. 29/93 hanno riformato radicalmente il rapporto di lavoro nel pubblico impiego assimilandolo a quello privato, ma non privatizzandolo. Difatti tale rapporto di lavoro si dice contrattualizzato, ossia è regolato da contratti collettivi e individuali e le relazioni sindacali costituiscono per il dirigente scolastico una vera e propria obbligazione giuridica. Le materie di competenza legislativa riguardano il reclutamento, le responsabilità, le incompatibilità, mentre ogni altro aspetto è regolamentato dai CCNL di comparto. Quindi da natura pubblicistica il contratto assume la forma privatistica, regolato peraltro dalle norme del codice civile. Per questo motivo a partire dal 30/06/98 la competenza è passata dai giudici amministrativi ai giudici ordinari in funzione di giudici del lavoro.

Con il contratto 1998-2001 è  stata introdotta nella scuola per la prima volta la RSU, la rappresentanza sindacale unitaria, organismo unitario plurisoggettivo. Nei contratti precedenti l’attività sindacale, posta in essere da un delegato delle OO.SS., era limitata all’esercizio dei soli diritti sindacali: diritto di indire assemblee, di usufruire di spazi e bacheche. Spesso le RSU nella scuola hanno creato conflitti di competenze con i vari OO.CC., generando fraintendimenti e sovrapposizioni. E’ bene precisare, al riguardo che il consiglio di Istituto decide le scelte generali di indirizzo e organizzative della scuola, il collegio dei docenti assume la responsabilità delle scelte pedagogiche e didattiche e degli obiettivi formativi, il contratto integrativo d’istituto tra dirigente scolastico e RSU persegue la migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per realizzare nel modo migliore gli obiettivi generali.

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Tale sistema all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2006 e si articola in contrattazione d’istituto e partecipazione (informazione preventiva e successiva). Con l’ipotesi di CCNL siglata il 9 febbraio 2018, si è aggiunto l’istituto del confronto. Le relazioni sindacali sono disciplinate dalle seguenti norme: D.Lgs. 165/01  modificato dal D.Lgs. 150/09  Capo II dall’art. 3 all’ art. 8 del CCNL 29.11.2007 (obiettivi e strumenti, contrattazione collettiva integrativa, partecipazione, relazioni a livello di istituzione scolastica, composizione delle delegazioni, assemblee).

Il D.Lgs. 150/09 interviene a modificare  Il rapporto tra le fonti normative e ne stabilisce gli ambiti riservando al CCNL la definizione dei trattamenti accessori collegati alla performance organizzativa e individuale e alla contrattazione integrativa il compito di attribuire somme accessorie corrispondenti a prestazioni effettivamente rese D.Lgs. 150/09 abroga tutte le norme in contrasto con le disposizioni di legge. In particolare, l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall’art. 34 del D.Lgs. n. 34 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista. In tale contesto è  a cura del Dirigente Scolastico evidenziare il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma, anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l’erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l’interesse specifico della collettività, nonché Illustrare distintamente il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa.

Composizione delle delegazioni

A livello di istituzione scolastica, la composizione della delegazione è così delineata:
a)  Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali: dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU. Principi di fondo della contrattazione: il dirigente scolastico deve avviare la trattativa e tentare di addivenire ad un accordo entro  i termini di durata della sessione negoziale previsti dall’art 6. comma 5 del CCNL di comoparto. In carenza di accordo potrà emanare un atto unilaterale per disciplinare le materie rimesse dal CCNL medesimo alla contrattazione integrativa.

Tratteremo nei prossimi numeri più diffusamente delle materie oggetto della contrattazione, dei contenuti della stessa, delle procedure , dei vincoli, della verifica e della valutazione e delle prestazioni effettive. Sarà inaugurata anche una sezione con delle faq inerenti la materia della contrattazione e dei diritti sindacali e uno sportello di consulenza.