“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. Pertanto, qualunque sia il motivo della chiusura della scuola ciò comporta l’estinzione della…
Fonte: Orizzonte Scuola
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