L’art.1256 del codice civile afferma che quando l’impossibilità della prestazione sia per causa non imputabile al debitore (quindi per caso fortuito o fatto del terzo) estingue l’obbligazione. I dirigenti scolastici devono conoscere le leggi dello Stato e i loro codici, non possono sostituirsi alle leggi altrimenti commettono abuso di potere…
Fonte: Orizzonte Scuola
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