Ore di lezione perse per cause di forza maggiore non vanno recuperate



L’art.1256 del codice civile afferma che quando l’impossibilità della prestazione sia per causa non imputabile al debitore (quindi per caso fortuito o fatto del terzo) estingue l’obbligazione. I dirigenti scolastici devono conoscere le leggi dello Stato e i loro codici, non possono sostituirsi alle leggi altrimenti commettono abuso di potere…


Fonte: Orizzonte Scuola
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