Feder. A.T.A. Il caos delle supplenze del Personale ATA- I collaboratori scolastici di ruolo perché non possono usare l’art. 59



“1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo…


Fonte: Orizzonte Scuola
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