Maastricht e il principio di sussidiarietà


La fondazione della città olandese di Maastricht si fa risalire al 333 d.C., presumibilmente per volontà di San Servazio, vescovo di Tongres e Maastricht, al quale viene attribuita la costruzione di un “castellum”, una fortificazione romana.

La città, medievale nell’architettura e dall’intensa vivacità culturale, viene ricordata oggi per il Trattato dell’Unione Europea, che segnò il 7 febbraio 1992 l’avvio di una stretta collaborazione, di una forte intesa e di una importante condivisione tra i rappresentanti di 12 Paesi Europei: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

Il Trattato di Maastricht entrò in vigore il primo Novembre 1993, ufficializzando la nascita dell’Unione Europea (UE), la quale inglobò in sé le tre preesistenti Comunità europee: la Comunità economica, la Ceca e l’Euratom.

Erano state necessità prevalentemente economiche sovranazionali a spingere i sei Paesi già riuniti nella Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, a fondare il 25 marzo 1957, con la firma sui Trattati di Roma, la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o Euratom).

Negli anni ’60, i Paesi dell’Unione Europea, non avendo più applicato dazi doganali per i loro reciproci scambi, determinarono un periodo economico molto produttivo e ciò comportò un interesse da parte di altri Paesi, come la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito, verso la CEE, con conseguente allargamento della stessa e la promozione di nuove politiche estere comuni. Nel 1975 fu creato perfino un Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i 28 Paesi dell’Unione Europea furono significativamente rappresentati in dodici stelle dorate sulla bandiera blu, che, adottata inizialmente quale bandiera del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 1955, attualmente rappresenta lo stendardo sia del Consiglio d’Europa sia dell’Unione Europea: 12 è numero ideale, indice e simbolo di perfezione e unità, 12 come le fatiche di Ercole, 12 come  le tavole della Legge Romana, 12 come i mesi dell’anno, 12 come i figli di Giacobbe.

La disposizione delle 12 stelle dorate a corona rappresenta l’unione dei popoli europei.

Ciascuna stella è disposta verticalmente, cioè una punta è rivolta verso l’alto e due punte sono disposte direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta, come le ore di un quadrante di un orologio.

La bandiera, intenzionale espressione del senso di unità, collaborazione, reciproco aiuto, è emblema della sussidiarietà dei 28 Paesi, di “…quello che a molti pare qualcosa di inconciliabile: l’emergere dell’Europa unita e la fedeltà alla nostra nazione, alla nostra patria; la necessità di un potere europeo, all’altezza del nostro tempo, e l’imperativo vitale di conservare le nostre nazioni e le nostre regioni come luogo di radicamento” (J. Delors, Riconciliare l’ideale e la necessità, in Il nuovo concerto europeo, Milano, 1993).

Il Trattato di Maastricht, che, come definito dall’accademico americano Andrew Moravcsik, fu il frutto di “un illustre negoziato intergovernativo”, a culmine di una lunga storia di intese, collaborazioni, reciproco sostegno fra gli stati europei, è sicuramente la consacrazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità.

Nell’Unione Europea, la sussidiarietà si verifica sia orizzontalmente sia verticalmente.

In effetti, nell’art.11 del TUE, le istituzioni dell’Unione Europea sono tenute a riconoscere ai cittadini e alle associazioni la possibilità di far diffondere e scambiare pubblicamente le proprie opinioni nei vari ambiti dell’Unione Europea: è la sussidiarietà orizzontale, connessa ai rapporti tra autorità pubblica e sfera privata.

Diversamente, il tentativo di avvicinare il cittadino alle istituzione, facendo recuperare una sorta di fiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione, spinse gli Stati Europei a riconoscere la necessità di intervento sovranazionale (sussidiarietà verticale). L’Unione Europea si ritrova oggi ad intervenire, in alternativa ad un’azione da parte dei singoli Paesi membri, in particolar modo se si presume un’incapacità individuale dell’efficacia dell’azione o qualora, grazie all’intervento dell’Unione Europea, sia possibile la risoluzione di un problema con una maggiore efficienza. In tal modo, il principio di sussidiarietà non presuppone l’esclusività: l’UE può agire solo se, e nella misura in cui, l’obiettivo di un’azione proposta non può essere raggiunto in maniera soddisfacente da parte dei Paesi, ma potrebbe essere realizzato in modo migliore a livello comunitario.

Ovviamente, la sussidiarietà interviene in quei settori non di “competenza esclusiva” dell’Unione Europea e precisamente: l’unione doganale; la concorrenza intesa quale definizione delle regole necessarie al funzionamento del mercato interno; la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta unica è l’euro; la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; la politica commerciale comune.

La Comunità applica la sussidiarietà nei campi dove sia necessaria la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, per completarne l’operato. Termini come “appoggio” e “azione complementare”, presenti nel Trattato, connotano l’intervento comunitario di suppletività nei vari settori dell’istruzione, della formazione professionale, della cultura, della sanità pubblica, della protezione dei consumatori, delle reti transeuropee e dell’industria.

Nella disciplina di tali materie, la Comunità Europea, non potendosi sostituire ai singoli Paesi, deve incoraggiarne la collaborazione, ripartendo le competenze tra Comunità e Stati membri e  stabilendo la competenza in una certa materia dallo Stato alla Comunità, qualora “gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli stati membri e passano dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”. Una volta che la competenza è passata alla Comunità viene anche precisato che la sua azione non deve andare “al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato” (principio di sussidiarietà nel Trattato sull’Unione Europea).

Si realizzano, così, le competenze precipue dell’UE, soggette a due ideali fondamentali: la proporzionalità e la sussidiarietà, così come recita l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea al Titolo I delle Disposizioni Comuni (ex articolo 5 del TCE):

  1.  La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
  3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

  1. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

E’ in tal modo che la cooperazione tra gli Stati, il reciproco sostegno nella garanzia della propria autonomia e il confronto per il conseguimento di obiettivi comuni in grado di promuovere quel clima di condivisa responsabilità pongono le basi perché l’antico continente possa “…diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. (Strategia di Lisbona, 2000)

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