Le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

di Maria Carmela Lapadula

Il 19 aprile scorso è stata siglata definitivamente l’ ipotesi di CCNL  del nuovo comparto ricerca e istruzione. Il contratto  si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018. La nuova disciplina interviene su molti aspetti del rapporto di lavoro anche al fine di aggiornare alcune parti della precedente regolamentazione, superata dalle leggi vigenti, e, comunque, non più attuale.  In materia di relazioni sindacali, il nuovo contratto definisce nuove norme semplificate, che,  nel rispetto dei rispettivi ruoli del datore di lavoro e delle OO.SS., valorizzando gli istituti della partecipazione sindacale.

Viene delineato un nuovo sistema che, accanto alla tradizionale contrattazione, inserisce una modalità di confronto basata sulla partecipazione, sia sul livello nazionale, che regionale, che di singolo istituto scolastico. Si vuole introdurre, in questa maniera, un sistema che induca alla partecipazione e al dialogo, piuttosto che allo scontro. Si tratta di un’innovazione culturale resasi necessaria per  introdurre nuove relazioni sindacali che riconoscono, di fatto, il ruolo politico, oltre che contrattuale, delle organizzazioni sindacali rappresentative. Logica dialogante che, per un settore come quello della scuola, è coerente con il modello di scuola comunità in cui la partecipazione assume importanza preminente.

Ciò anche grazie agli organi collegiali di  cui, questo contratto, rinsalda ruolo e funzioni. Attraverso la contrattazione nei luoghi di lavoro sarà stabilito l’utilizzo di tutte le risorse del salario accessorio, ivi comprese le risorse destinate alla valorizzazione professionale come ad esempio il bonus di cui al comma 129 della legge 07/2015,  riconoscendo così, pienamente, la disciplina per via negoziale del rapporto di lavoro nei suoi aspetti retributivi. Vengono altresì aggiornate anche le materie oggetto di contrattazione integrativa, con l’obiettivo di chiarirne i contenuti e la portata.

L’art. 22 del rinnovato CCNL tratta dei “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola” e al comma C stabilisce che le relazioni sindacali  a livello di istituzione scolastica, si svolgono tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL medesimo, che costituiscono la parte sindacale.

Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7)  criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

  1. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6 (le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione) (omissis) c1, c5, c6, c7, c8, c9.
  2. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7 (l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo) sono quelle di cui ai punti (omissis) c2, c3, c4.
  3. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
  4. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

  • b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
  • b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
  • b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
  • b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

  • b1) proposta di formazione delle classi e degli organici;
  • b2) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

 

 

Lascia un commento

Nome *
Email *
Sito web