Le relazioni sindacali nella scuola: genesi, finalità e protagonisti

di Maria Carmela Lapadula

Nella scuola dell’autonomia i diritti sindacali del personale docente e non docente e il diritto allo studio degli studenti costituiscono un aspetto delicato e complesso dell’organizzazione e della gestione della vita scolastica, che richiede, forse più che altrove, un’attenzione particolare e un pieno rispetto delle regole e dei diritti. La Legge n. 421/92  e il Decreto Legislativo n. 29/93 hanno riformato radicalmente il rapporto di lavoro nel pubblico impiego assimilandolo a quello privato, ma non privatizzandolo. Difatti tale rapporto di lavoro si dice contrattualizzato, ossia è regolato da contratti collettivi e individuali e le relazioni sindacali costituiscono per il dirigente scolastico una vera e propria obbligazione giuridica. Le materie di competenza legislativa riguardano il reclutamento, le responsabilità, le incompatibilità, mentre ogni altro aspetto è regolamentato dai CCNL di comparto. Quindi da natura pubblicistica il contratto assume la forma privatistica, regolato peraltro dalle norme del codice civile. Per questo motivo a partire dal 30/06/98 la competenza è passata dai giudici amministrativi ai giudici ordinari in funzione di giudici del lavoro.

Con il contratto 1998-2001 è  stata introdotta nella scuola per la prima volta la RSU, la rappresentanza sindacale unitaria, organismo unitario plurisoggettivo. Nei contratti precedenti l’attività sindacale, posta in essere da un delegato delle OO.SS., era limitata all’esercizio dei soli diritti sindacali: diritto di indire assemblee, di usufruire di spazi e bacheche. Spesso le RSU nella scuola hanno creato conflitti di competenze con i vari OO.CC., generando fraintendimenti e sovrapposizioni. E’ bene precisare, al riguardo che il consiglio di Istituto decide le scelte generali di indirizzo e organizzative della scuola, il collegio dei docenti assume la responsabilità delle scelte pedagogiche e didattiche e degli obiettivi formativi, il contratto integrativo d’istituto tra dirigente scolastico e RSU persegue la migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per realizzare nel modo migliore gli obiettivi generali.

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Tale sistema all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2006 e si articola in contrattazione d’istituto e partecipazione (informazione preventiva e successiva). Con l’ipotesi di CCNL siglata il 9 febbraio 2018, si è aggiunto l’istituto del confronto. Le relazioni sindacali sono disciplinate dalle seguenti norme: D.Lgs. 165/01  modificato dal D.Lgs. 150/09  Capo II dall’art. 3 all’ art. 8 del CCNL 29.11.2007 (obiettivi e strumenti, contrattazione collettiva integrativa, partecipazione, relazioni a livello di istituzione scolastica, composizione delle delegazioni, assemblee).

Il D.Lgs. 150/09 interviene a modificare  Il rapporto tra le fonti normative e ne stabilisce gli ambiti riservando al CCNL la definizione dei trattamenti accessori collegati alla performance organizzativa e individuale e alla contrattazione integrativa il compito di attribuire somme accessorie corrispondenti a prestazioni effettivamente rese D.Lgs. 150/09 abroga tutte le norme in contrasto con le disposizioni di legge. In particolare, l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall’art. 34 del D.Lgs. n. 34 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista. In tale contesto è  a cura del Dirigente Scolastico evidenziare il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma, anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l’erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l’interesse specifico della collettività, nonché Illustrare distintamente il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa.

Composizione delle delegazioni

A livello di istituzione scolastica, la composizione della delegazione è così delineata:
a)  Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali: dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU. Principi di fondo della contrattazione: il dirigente scolastico deve avviare la trattativa e tentare di addivenire ad un accordo entro  i termini di durata della sessione negoziale previsti dall’art 6. comma 5 del CCNL di comoparto. In carenza di accordo potrà emanare un atto unilaterale per disciplinare le materie rimesse dal CCNL medesimo alla contrattazione integrativa.

Tratteremo nei prossimi numeri più diffusamente delle materie oggetto della contrattazione, dei contenuti della stessa, delle procedure , dei vincoli, della verifica e della valutazione e delle prestazioni effettive. Sarà inaugurata anche una sezione con delle faq inerenti la materia della contrattazione e dei diritti sindacali e uno sportello di consulenza.

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